Campi obbligatori del DDT
Il Documento di Trasporto (DDT) è disciplinato dal DPR 472/1996 ed è obbligatorio quando la consegna avviene in tempi diversi dall'emissione della fattura (fattura differita ai sensi dell'art. 21 c. 4 DPR 633/72). Campi obbligatori: dati del mittente (denominazione, sede, P.IVA), dati del destinatario (denominazione, sede), data e numero progressivo del DDT, descrizione della natura, qualità e quantità dei beni, causale del trasporto (es. «vendita», «conto visione», «reso», «c/lavorazione»), eventuale identificazione del vettore. Il nostro generatore compila tutti i campi obbligatori in modo strutturato.
Differenza tra DDT e fattura
Il DDT documenta il trasporto e il suo contenuto, di norma senza prezzi né IVA. La fattura, invece, è il documento di pagamento ai sensi dell'art. 21 DPR 633/72 e deve contenere tutti i campi obbligatori ai fini IVA. In pratica il DDT viaggia con la merce e la fattura segue separatamente (entro il giorno 15 del mese successivo per la fattura differita riepilogativa). Entrambi possono fare riferimento allo stesso ordine. Puoi indicare i prezzi sul DDT, ma esso non sostituisce la fattura ai fini fiscali.
Obbligo di conservazione
I DDT sono documenti contabili rilevanti ai fini IVA e civilistici. Devono essere conservati per 10 anni ai sensi dell'art. 2220 c.c. (scritture contabili), nonché per il termine di accertamento fiscale (5 anni dalla presentazione della dichiarazione, esteso a 7 in caso di dichiarazione omessa). La conservazione digitale è ammessa secondo le regole del CAD (D.Lgs. 82/2005) e del DM 17 giugno 2014, idealmente in PDF/A con firma elettronica e marca temporale tramite conservatori accreditati (AgID), oppure con due backup affidabili.
DDT vs. documento di trasporto del vettore
Un DDT e un documento di spedizione del vettore non sono la stessa cosa. Il DDT viaggia con la merce ed elenca il contenuto, cosa viene consegnato. Il documento di trasporto del vettore (numero di tracking corriere, CMR per trasporto internazionale, lettera di vettura) documenta il trasporto stesso, come viaggia la merce. In pratica il DDT accompagna la spedizione (idealmente visibile dall'esterno in busta trasparente), il documento di vettura resta presso il vettore. Le cessioni intracomunitarie richiedono inoltre prova dell'avvenuta consegna nell'altro Stato UE (CMR, fattura accettata, dichiarazione del destinatario).
Garantire la prova di consegna
La firma sul DDT non è obbligatoria per legge, ma fortemente consigliata. La prova di consegna (data e firma del destinatario) è l'unico riscontro in caso di contestazione che la merce è arrivata completa e integra. Stampa quindi il DDT in duplice copia: una accompagna la spedizione, l'altra viene firmata alla consegna e la conservi tu. Per le spedizioni a mezzo corriere, la prova di consegna del corriere (POD) sostituisce questa firma.
Assegnare correttamente il numero di DDT
Il numero di DDT deve essere progressivo per anno solare e univocamente assegnabile a una singola consegna (DPR 472/1996). Schemi comuni: «DDT-2026-001», «DDT-AAAAMM-NNN» o collegamento al numero d'ordine («DDT-ORD-12345»). Il nostro generatore propone automaticamente un numero nel formato «DDT-AAAA-NNN», puoi sovrascriverlo liberamente. Importante: non riutilizzare mai lo stesso numero nello stesso anno, altrimenti la tracciabilità contabile viene compromessa.