Preventivo vs. fattura
Un preventivo descrive la tua prestazione PRIMA dell'accettazione dell'ordine. Ti vincola giuridicamente (artt. 1326-1336 c.c.) non appena il cliente lo accetta entro il termine, il contratto si forma allora automaticamente. La fattura, invece, viene emessa DOPO la prestazione e deve contenere tutti gli elementi obbligatori previsti dall'art. 21 DPR 633/72. Il preventivo non sostituisce la fattura e non determina l'esigibilità dell'IVA.
Periodo di vincolo
Chi formula una proposta è vincolato, salvo dichiari espressamente «soggetto a conferma», «non vincolante» o «salvo disponibilità». Standard 14-30 giorni. In mancanza di termine si applica un «termine ragionevole» (giurisprudenza consolidata sull'art. 1326 c.c.). Suggerimento per artigiani e prestatori: indica sempre un termine concreto E la dicitura «non vincolante» per poter rinegoziare i prezzi.
Dati obbligatori del preventivo
A differenza della fattura non esiste un articolo unico come l'art. 21 DPR 633/72. Ma: nome completo dell'emittente, indirizzo, dati di contatto sono obbligatori (obbligo di identificazione ex art. 7 D.Lgs. 70/2003 per chi opera online). Consigliato: codice fiscale o partita IVA, iscrizione al Registro Imprese per le società, descrizione chiara della prestazione, prezzi (imponibile + IVA o lordo per B2C), data di validità, tempi di consegna, condizioni di pagamento. Il nostro generatore struttura tutto automaticamente.
Indicazione dei prezzi: lordo o netto?
Il B2C (consumatori) richiede prezzi finali ai sensi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005), IVA inclusa. Il B2B accetta imponibile + dicitura «oltre IVA di legge». I forfettari (L. 190/2014) non addebitano IVA e aggiungono la dicitura obbligatoria. Per clienti UE B2B con partita IVA valida si applica il reverse charge poi (in fattura), può già essere menzionato nel preventivo.
Regime forfettario (L. 190/2014)
Chi opera in regime forfettario (limite di ricavi 85.000 € dal 2023) non addebita IVA sul preventivo. Al suo posto compare la dicitura obbligatoria: «Operazione non soggetta a IVA ai sensi dell'art. 1, commi 54-89, Legge 190/2014 e successive modificazioni». Importante: la fattura successiva deve essere coerentemente senza IVA. Attiva sopra la modalità «Regime forfettario», la dicitura compare automaticamente.
Accettazione e formazione del contratto
Se il cliente accetta il tuo preventivo entro il termine (per iscritto, oralmente, per comportamento concludente), il contratto si forma automaticamente (art. 1326 c.c.), non serve una conferma d'ordine separata. Per preventivi vincolanti: valgono prezzi e condizioni. Per preventivi non vincolanti puoi ancora rifiutare l'accettazione o inviare una nuova conferma. Per i preventivi d'opera/artigiani vale l'art. 1657 c.c.: in caso di dubbio, una stima è «approssimativa».
Stima vs. prezzo fisso
Una «stima dei costi» è una valutazione non vincolante, eccedenze significative devono essere comunicate al cliente, che può allora recedere. Un «prezzo fisso» o «preventivo vincolante» vincola entrambe le parti. Per lavori grandi o ambito poco chiaro la stima è più pratica. Nel generatore: lascia «Vincolante» deselezionato per una stima.
Assegnare correttamente il numero di preventivo
Il numero del preventivo non deve essere sequenziale senza salti (solo le fatture lo richiedono, art. 21 DPR 633/72), ma una struttura univoca è pratica. Tipici: «P-2026-001», «2026/T2/NNN», «PREV-NNN». Il nostro generatore propone «P-AAAA-NNN». Mantieni il numero come riferimento nella conferma d'ordine e nella fattura successive, semplifica la contabilità.