Mora del debitore (artt. 1219-1224 c.c. e D.Lgs. 231/2002)
In Italia la mora del debitore nelle transazioni commerciali B2B è disciplinata dal D.Lgs. 231/2002 (attuazione della direttiva UE 2011/7) come modificato dal D.Lgs. 192/2012: il termine legale di pagamento è di 30 giorni dal ricevimento della fattura o della consegna della merce/prestazione, prorogabile a 60 giorni per accordo (90 giorni per i contratti con la P.A. del settore sanitario). Trascorso tale termine, il debitore è automaticamente in mora senza necessità di costituzione in mora. In B2C (art. 1219 c.c.) di regola serve la costituzione in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. In pratica conviene inviare almeno un sollecito perché documenta la comunicazione e prepara correttamente un successivo decreto ingiuntivo.
Interessi di mora
In B2B (D.Lgs. 231/2002): tasso di riferimento della BCE per le operazioni di rifinanziamento principali maggiorato di 8 punti percentuali p.a., pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale dal MEF. A ciò si aggiunge il forfait di 40 € per costi di recupero ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002, una volta per credito non pagato, solo se il debitore è impresa. In B2C (art. 1284 c.c.): tasso degli interessi legali, fissato annualmente con decreto MEF (2026: circa 2,5%). Formula: importo dovuto × tasso × giorni di mora / 365. Il nostro generatore calcola con precisione giornaliera.
I 3 livelli di sollecito in pratica
Il livello 1 è un cortese promemoria di pagamento senza penale né interessi, tratti il cliente come se avesse semplicemente dimenticato. Il livello 2 è un sollecito fermo con interessi di mora, penale e termine di 14 giorni; segnala la mora per la prima volta. Il livello 3 è il sollecito finale con termine di 7 giorni e minaccia esplicita di decreto ingiuntivo o recupero crediti. La legge NON impone 3 solleciti, una volta costituita la mora, basta un sollecito per agire. La pratica dei 3 livelli dà al cliente una possibilità equa e preserva la relazione.
Penali, cosa è ammesso?
In B2B il forfait di 40 € per costi di recupero ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 231/2002 si applica automaticamente per ogni fattura insoluta. Eventuali ulteriori costi di recupero sostenuti possono essere richiesti se documentati. Le penali e gli interessi di mora sono dovuti di diritto dal giorno successivo alla scadenza in B2B, senza necessità di intimazione. Le condizioni generali di contratto devono indicare tali condizioni, la loro assenza non preclude il diritto, ma può essere oggetto di contestazione.
Recupero crediti e decreto ingiuntivo
Se il debitore non risponde dopo il 3° sollecito, hai due vie ragionevoli: 1) Società di recupero crediti, rapida, invia i propri solleciti con pressione significativa, può avviare passi giudiziari; di solito ricevi il 60-80% netto. I costi sono in parte ribaltabili sul debitore. 2) Decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. presso il tribunale competente, economico (contributo unificato ridotto in base all'importo), produce un titolo esecutivo in poche settimane se non c'è opposizione. In caso di opposizione, il giudizio prosegue in via ordinaria. Per importi inferiori a 5.000 € il decreto ingiuntivo è di solito l'opzione più economica.
Prescrizione
I crediti ordinari derivanti dall'esercizio di un'attività di impresa si prescrivono in 10 anni (art. 2946 c.c.), ma molte fatture di lavoratori autonomi e professionisti si prescrivono in 3 anni (art. 2956 c.c.) e i compensi di artigiani/somministrazioni in 5 anni (art. 2948 c.c.). Una fattura di maggio 2026 si prescrive quindi tra maggio 2029 e maggio 2036 a seconda della natura. Un sollecito scritto interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c. solo se è una richiesta formale di adempimento (lettera raccomandata o PEC), non basta un semplice promemoria. Pratica: escala rapidamente dopo i livelli 2 o 3 e non aspettare anni. Una volta maturata la prescrizione, il debitore può eccepirla e perdi il credito.